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Direito Agrário

Itália aprova lei de política agrícola para incentivar a valorização e promoção dos produtos agrícolas e alimentares zero quilômetro e provenientes de cadeias curtas de abastecimento

Foi publicado no Diário Oficial da União de 11 de junho a Lei n.º 61/2022 (Legge 17 maggio 2022, n. 61), que contém “Regras para a valorização e promoção dos produtos agrícolas e alimentares zero quilômetro e provenientes de cadeias curtas de abastecimento”.

As regras devem estabelecer, entre outras coisas:

(1) as definições de «produtos agrícolas e géneros alimentícios de zero quilómetro» e «produtos agrícolas e alimentares nacionais de cadeias de abastecimento curtas», proibindo a utilização desses termos para diferentes produtos;

2) a adoção de iniciativas de valorização, bem como medidas destinadas a incentivar o encontro entre produtores e gestores de restauração coletiva;

3) a reserva de espaços destinados à venda direta destes produtos nos mercados (ou, para a pesca, nas zonas voltadas para os pontos de desembarque);

4) o estabelecimento de logotipos especiais que podem ser utilizados em pontos de venda, em estabelecimentos administrativos, em espaços de exposição e em plataformas de compra ou distribuição de informática.

Fonte: Stefano Senatore, no LinkedIn.

#direitoagrariolevadoaserio

Confira o texto da Legge 17 maggio 2022:

LEGGE 17 maggio 2022, n. 61

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti  agricoli  e alimentari a chilometro zero  e  di  quelli  provenienti  da  filiera
corta. (22G00070)

(GU n.135 del 11-6-2022)

 Vigente al: 26-6-2022
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  repubblica  hanno
approvato;
la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
           Promulga
la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
           Promulga
            Art. 1
           Finalita'
  1. La presente legge e' volta  a  valorizzare  e  a  promuovere  la
domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro
zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo
e la commercializzazione  e  garantendo  ai  consumatori  un'adeguata
informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali  possono
adottare  le  iniziative  di  loro  competenza  per   assicurare   la
valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo  comma
1.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 2
                             Definizioni
  1. Ai fini e per gli effetti della  presente  legge,  si  intendono
per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero:  i  prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di  cui
all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i
prodotti alimentari di cui all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a  una
distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del  luogo  di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione  di  cui
al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  come  sostituito
dall'articolo 6 della presente legge,  e  i  prodotti  freschi  della
pesca  in  mare  e  della  pesca  nelle  acque  interne  e  lagunari,
provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non  superiore  a
70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo  di  consumo
del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato  comma
1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto  legislativo  n.  50
del 2016, catturati  da  imbarcazioni  iscritte  nei  registri  degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle  licenze
di pesca tenuti presso le province competenti;
b)  prodotti  agricoli  e  alimentari  nazionali  provenienti  da
filiera  corta:  i  prodotti  la  cui  filiera   produttiva   risulti
caratterizzata  dall'assenza  di  intermediari  commerciali,   ovvero
composta da un  solo  intermediario  tra  il  produttore,  singolo  o
associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore  finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  non  sono  considerati
intermediari.

Art. 3
            Misure per favorire l'incontro tra produttori
               e gestori della ristorazione collettiva
  1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere  misure
per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti  di  cui
all'articolo 2 e  i  soggetti  gestori,  pubblici  e  privati,  della
ristorazione collettiva. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Art. 4

Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a  chilometro  zero  e  di
  quelli provenienti da filiera corta.
  1.  I  comuni  riservano  agli   imprenditori   agricoli   e   agli
imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle  acque
interne, singoli o associati in  cooperative,  esercenti  la  vendita
diretta dei prodotti agricoli e alimentari  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area
destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti
di sbarco.
  2. I comuni, nel caso  di  apertura  di  mercati  agricoli  di  cui
all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare
agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse  forme  di
aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari
a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,  appositi
spazi all'interno dell'area destinata al mercato. E' fatta salva,  in
ogni  caso,  la  possibilita'  per  gli  imprenditori   agricoli   di
realizzare tipologie di mercati riservati  alla  vendita  diretta  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22  della  legge
n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti  norme  in
materia di igiene e sanita'.
3. Le regioni e gli enti, locali, d'intesa con le  associazioni  di
rappresentanza   del   commercio   e   della   grande   distribuzione
organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli  esercizi
della  grande   distribuzione   commerciale,   la   destinazione   di
particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli  e  alimentari  a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5

               Istituzione del logo «chilometro zero»
                     e del logo «filiera corta»
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero»
e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto  sono
stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione dei loghi.  Il
medesimo decreto definisce altresi' le modalita'  di  verifica  e  di
attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei  prodotti
agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e
b), nonche' gli  adempimenti  relativi  alla  tracciabilita'  e  alle
modalita' con cui fornire una corretta informazione  al  consumatore.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  2. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta,  nei  mercati,
negli esercizi commerciali o di ristorazione  o  di  somministrazione
ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto
in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione,
ed  e'  pubblicato  nelle  piattaforme  informatiche  di  acquisto  o
distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
  3. Il logo  non  puo'  essere  apposto  sui  prodotti,  sulle  loro
confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6

Promozione dei prodotti a chilometro zero o  provenienti  da  filiera
  corta nella ristorazione collettiva.
  1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  sostituito
dal seguente:
    «1. I servizi di  ristorazione  indicati  nell'allegato  IX  sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo  95,  comma  3.  La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in  particolare,  degli
aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei prodotti  alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici  e
tradizionali e di prodotti a  denominazione  protetta  e  indicazione
geografica  tipica.  Tiene  altresi'   conto   del   rispetto   delle
disposizioni ambientali in materia  di  green  economy,  dei  criteri
ambientali minimi pertinenti di  cui  all'articolo  34  del  presente
codice, della qualita'  della  formazione  degli  operatori  e  della
provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e  sociale.  Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  5-quater,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' quelle di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

Art. 7

1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), in  maniera  non  conforme  alla  presente  legge  o
utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei  requisiti  di
cui all'articolo  2,  nell'etichettatura,  nella  pubblicita',  nella
presentazione e nei documenti commerciali e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro  a
9.500 euro.
  2. Le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui  al
comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.
  3. I proventi derivanti  dall'attivita'  sanzionatoria  di  cui  al
comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.
  4. Resta ferma, per le attivita' di controllo e accertamento  delle
infrazioni di cui al presente  articolo,  limitatamente  ai  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, la competenza  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si  avvale
del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  conformemente  al  disposto
dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
  5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del  comma
4 sono  versati  su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata.

Art. 8

             Abrogazione, disposizioni di coordinamento
                     e clausola di salvaguardia
  1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.  158,
e' abrogato. Tutti i richiami ai prodotti  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai
prodotti a chilometro  zero  o  provenienti  da  filiera  corta  come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e  b),  della  presente
legge.
  2. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  3. E' facolta' delle regioni a statuto speciale  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   con   minoranze   linguistiche
riconosciute istituire  i  loghi  di  cui  all'articolo  5  in  forma
bilingue.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 maggio 2022
                             MATTARELLA
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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